Danno da vacanza rovinata

Lo Studio Legale Chiusano si occupa di risarcimento del danno da vacanza rovinata

Lo Studio Legale Chiusano collabora stabilmente con aziende del settore turistico, al fine di fornire un servizio migliore ai propri Assistiti

Lo Studio Legale Chiusano si occupa di ogni fase del danno da vacanza rovinata

Risarcimento del danno da vacanza rovinata - articolo 46 Codice del Turismo

Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata sorge quando la vacanza si trasforma in un periodo di disagio, quando disservizi, inadempienze e ritardi impediscono di godere pienamente del programmato periodo di relax secondo le proprie aspettative.
In Italia il diritto del turista al risarcimento del danno sussiste, ogni qual volta le prestazioni promesse non vengano eseguite correttamente. Questo principio vale sia quando si sceglie di acquistare un pacchetto turistico "tutto compreso" sia quando si opta per una "vacanza fai da te".

Pacchetto turistico "tutto compreso"
Il pacchetto turistico "tutto compreso" sussiste quando la durata del viaggio supera le 24 ore (cioè almeno una notte) e sono previsti almeno due elementi tra trasporto, alloggio ed altri servizi turistici accessori (ad es.: stazione balneare, escursioni ecc.).
Chi sceglie di acquistare un pacchetto turistico "tutto compreso" gode di una particolare tutela, poiché per ogni problema insorto durante la vacanza, il responsabile è il tour operator il cui nome compare sul catalogo e sul materiale informativo.
Infatti, il tour operator risponde anche in relazione ai disservizi dell'albergatore, delle compagnie aeree e delle guide turistiche, ragion per cui, in caso d'inadempimento da parte di uno di questi soggetti, il turista può rivolgersi per reclami e risarcimenti direttamente al tour operator.
Il principio è che la vacanza deve svolgersi esattamente come previsto, ragion per cui ogni difformità rispetto a quanto è anche solo implicitamente deducibile da cataloghi, opuscoli, depliant e materiale informativo legittima il turista al rimborso del prezzo, nonché al risarcimento del danno.
Se la qualità della vacanza viene pregiudicata dall'assenza o inadeguatezza di alcuni servizi (es.: spiaggia non praticabile, modifica degli orari di arrivo e di rientro, i diversi disagi aerei), il turista avrà diritto non solo al rimborso delle prestazioni non ricevute, ma anche al risarcimento del danno "morale" ed esistenziale derivante dalla frustrazione di quelle aspettative che erano parte integrante del pacchetto.
In caso di pacchetto turistico "tutto compreso", per eventuali disservizi ed inefficienze, è tenuto al risarcimento del danno, oltre che il tour operator, anche il venditore (in genere, l'agenzia viaggi), seppure ciascuno secondo le rispettive responsabilità, ossia senza vincolo di solidarietà.
Il danno da vacanza rovinata comprende sia il danno patrimoniale (il rimborso dei costi sostenuti per i servizi non ricevuti) sia il danno morale ed esistenziale, ossia il vero e proprio "danno da vacanza rovinata" derivante dal non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.
È importante che la prima contestazione avvenga sul posto stesso, per consentire all'operatore di porvi rimedio tempestivamente. Il codice del consumo, infatti, assicura agli organizzatori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative a quelle originariamente pattuite.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, il tour operator deve mettere a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e deve restituire la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
E’ fondamentale documentare i disservizi con fotografie, videoriprese, testimonianze sottoscritte, certificati medici che avvaloreranno la richiesta di risarcimento. L'azione per danno da vacanza rovinata è esperibile, come osservato, soltanto nei confronti del tour operator o del venditore, mentre ne sono esclusi il vettore aereo (la cui responsabilità, in caso di disservizi, è fatta valere separatamente) e l'albergatore.
In ogni caso, il mancato invio di diffida entro dieci giorni dal rientro, non impedisce al consumatore di rivolgersi al giudice per il risarcimento. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore sia esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza. Altrimenti, una volta decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona. In questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di tre anni dal momento di ritorno nel luogo di partenza.

La "vacanza fai da te"
In tutti i casi di "vacanza fai da te", ossia di acquisto di singoli servizi (trasporto, albergo, vitto, altri servizi) per conto proprio, il turista, per eventuali inadempienze e danni subiti, dovrà rivolgersi direttamente ai singoli operatori: il vettore, l'albergatore, il ristoratore, la guida turistica ecc. In tutti questi casi, la tutela del turista fa riferimento alla generale disciplina codicistica in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
Lo Studio Legale Chiusano offre assistenza e consulenza ai propri Assistiti affinché ricevano il risarcimento dovuto per i danni subiti. L’esperienza maturata nel diritto del turismo consente al nostro Studio Legale di offrire una rappresentanza legale competente e mirata, con l’obiettivo di ottenere il migliore risarcimento per i nostri Assistiti.


Viaggiare è più che vedere i panorami, è un cambiamento che va avanti, profondo e permanente, nelle idee di vivere

Mary Ritter Bear


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